Shotokan Karate Club


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Statuto

Art. 1: Costituzione e Sede
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata: “SKC Shotokan Karate Club” con sede in Via Fermi n° 20 - 20090 Cesano Boscone (Mi).

Art. 2 : Scopi e finalità
L’Associazione sportiva:
a) Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;
b) Promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l’organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva;
c) Sviluppa compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla manutenzione della personalità;
d) Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto della Fesik, Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate e discipline associate, federazione giuridicamente riconosciuta dallo Stato Italiano il 10.07.2003 al n°421 della Prefettura di Milano ed a partecipare al programma di attività definito dal Comitato Regionale Fesik;
e) Opera senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull’associazionismo sportivo, collaborando con forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
f) Concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà ed all’osservanza dei principi e delle norme sportive;
g) Accoglie e trasmette alla Segreteria Generale le iscrizioni e le adesioni alla Fesik;

Art. 3: Soci dell’Associazione Sportiva dilettantistica
Sono soci dell’associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità. Non sono ammessi soci temporanei. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate alla società sportiva che ratifica tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa. Sono eleggibili alle cariche coloro che:
§ Hanno un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi ovvero i soci fondatori;
§ Non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
§ Non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
§ Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età, in regola con il pagamento della tessera sociale e delle relative quote periodiche in relazione all’attività dell’associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili
. I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:
§ Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali;
§ Si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
§ Arrecassero danni morali o materiali all’associazione sportiva;
Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia della Fesik.
I Soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Art. 4: Gli organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione Sportiva sono l’assemblea dei soci, il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare a maggioranza semplice il direttore tecnico sportivo il quale, a sua volta, sceglie a propria insindacabile discrezione i componenti del proprio staff. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

Art. 5: L’Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci dell’Associazione Sportiva:
a) è l’organo sovrano dell’Associazione Sportiva;
b) è costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. Gli stessi non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti;
c) è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano almeno un terzo dei soci; la convocazione deve:
- avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- essere affissa presso la sede sociale;
- indicare la data ed il luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora, gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori;
d) Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte della Presidenza;
e) Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
f) Apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.
L’Assemblea dell’Associazione Sportiva, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con il seguente Ordine del Giorno:
§ elezione del Presidente;
§ determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione, tenendo presente che ne fanno parte di diritto un rappresentante degli atleti ed un rappresentante dei tecnici designati in apposite riunioni organizzate dal Consiglio Direttivo;
§ elezione, su proposta del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo, tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione.
Le delibere dell’Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione il 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione gli iscritti intervenuti: essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6: Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva dilettantistica
Il Consiglio:
a) è l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva che sviluppa il programma stabilito dall’assemblea dei soci;
b) il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno tre consiglieri eletti con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente;
c) è convocata dal Presidente;
d) dura in carica 4 anni, ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare il Presidente o la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea;
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7: Il Presidente
Il Presidente:
a) Rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle sue deliberazioni;
c) Stipula gli atti inerenti l’attività associativa;
d) In caso di impedimento o di prolungata assenza ha facoltà di delegare sue funzioni al Vice Presidente.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione, tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 8: Il Vice Presidente
Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente in caso di impedimento o prolungata assenza di quest’ultimo. In caso di dimissioni del Presidente, in attesa della nuova nomina da parte dell’Assemblea dei soci, il Vice Presidente assume temporaneamente la rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere ogni atto di cui all’Art. 7.
Il Vice Presidente è preposto inoltre alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, alla contabilità e alla redazione del bilancio in sede preventiva e consuntiva.
Il Vice Presidente può scegliere, all’interno del Consiglio Direttivo, per particolari compiti atti al raggiungimento dello scopo dell’Associazione, un proprio “staff amministrativo” di collaboratori.
Prima della nomina del proprio staff di collaboratori, il Vice Presidente provvede a informare il Presidente in ordine ai soggetti che ne faranno parte. Il Presidente, ha facoltà di avallare o meno la scelta di uno o più componenti dello staff e di pretendere la loro sostituzione con dichiarazione motivata.

Art. 9: Processi verbali
Di tutte le riunioni dell’assemblea o del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri e mantenuto agli atti.

Art. 10: Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune.
In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario preso la Sede Sociale.

Art. 11: Ricorsi
Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza, al Consiglio Direttivo ed in seconda istanza, all’Assemblea. Le questioni inerenti la disciplina sportiva seguono le norme del “regolamento di disciplina” Fesik.

Art. 12: Modifiche Statutarie
Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell’Assemblea dei Soci; in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni è competente la Presidenza.
Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purchè rappresentino il 51% dei soci.

Art. 13: Scioglimento dell’Associazione Sportiva dilettantistica
L’Associazione può essere sciolta per delibera dall’Assemblea, presenti 2/3 dei soci con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell’Associazione o di mancata riaffiliazione:
- i beni patrimoniali dati in uso all’Associazione dalla Fesik ritornano in possesso della Fesik;
- i beni di proprietà dell’Associazione sportiva saranno devoluti alla Fesik oppure a strutture aventi di utilità sociale.

Art. 14: Rinvio delle norme
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda allo Statuto della Fesik ed allo Statuto dell’Ente di Promozione Sportiva Coni con il quale la stessa Fesik è convenzionata.
Corsico, li 10 giugno 2005

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